venerdì 4 settembre 2015

L'Amministratore delibera: annullamento elezioni del Comitato direttivo di Torre delle Stelle

Avevamo accolto la nomina dell'amministratore giudiziario del nostro Condominio con qualche perplessità dovuta all'identità dei richiedenti, che sostengono l'inesistenza del Condominio di Torre delle Stelle, e alla costituzione in giudizio del Comitato Direttivo (in realtà, abbiamo saputo, solo alcuni componenti, 5 o 6 su 20).
Qui il relativo post: Nomina amministratore giudiziario

Avevamo, però, espresso la speranza che l'Amministratore Giudiziario tutelasse i diritti di tutti i condomini, come prevede l'art. 1129 c.c. in base al quale è stata richiesta ed ottenuta la nomina giudiziaria.
Questa speranza era cresciuta alla lettura della lettera di presentazione firmata da “I Borghi”, pubblicata nel sito ufficiale del Condominio, nella quale è stato specificato che avrebbero fatto rispettare le delibere assembleari ed il regolamento condominiale.


Oggi non possiamo dire altrettanto.
A soli 20 giorni da quelle affermazioni prendiamo atto che i nuovi amministratori hanno preso delle decisioni in contrasto con il nostro regolamento condominiale.

Il 13 agosto 2015 la Società I Borghi comunica, tramite affissione nella bacheca condominiale e pubblicazione nel sito del Condominio, di aver “deliberato” l'annullamento elezioni del Comitato Direttivo.

Le elezioni del Comitato Direttivo sono previste, dal nostro regolamento condominiale, ogni tre anni e da anni vengono svolte nel periodo estivo per avere la più ampia partecipazione possibile.
Il Comitato Direttivo attuale è stato eletto nell'agosto del 2012 e l'estate 2015 è la sua naturale scadenza, perciò è previsto il suo rinnovo.

Ciò che lascia maggiormente perplessi è che gli Amministratori abbiano preso tale provvedimento in assenza di delibera assembleare e che siano stati loro a “DELIBERARE”.



Non rientra nei poteri di un amministratore deliberare alcunché, può deliberare solo l'Assemblea dei Condomini; oltretutto è una decisione in disaccordo con quanto prevede il nostro regolamento.

Inoltre, com'è possibile che degli amministratori giudiziari, nominati con ordinanza del 16 luglio 2015 e formale comunicazione di nomina datata 23 luglio 2015 (come da loro riportato nella lettera di presentazione), possano invalidare delle elezioni regolarmente indette da chi li ha preceduti nell'amministrazione del Condominio?

Il nostro Regolamento, all'art. 9, prevede che le elezioni vengano indette dall'Amministratore del Condominio o, solo nel caso questo non lo faccia, dal Comitato Direttivo, pertanto è una procedura che rientra nell'ordinaria amministrazione del nostro Condominio.
E' previsto anche che le schede elettorali vengano inviate nella residenza dei condomini, procedura che doveva esser fatta per tempo e che l'ex Amministratore doveva fare per dare la possibilità a tutti i condomini, anche a chi non risiede in Sardegna, di votare dal 15 luglio.

La lettera spedita a tutti i condomini, con allegata la scheda elettorale, è datata 15 giugno 2015 e alla data (6 luglio 2015) d’inserimento, nel sito del Condominio, dell'avviso d’indizione delle elezioni era ancora presente, come si evince dall'immagine sottostante, la comunicazione del bando per la nomina dell'amministratore e del revisore dei conti del Condominio.


Gli attuali amministratori hanno avuto l'incarico successivamente e non era neppure scontato che venissero nominati, pertanto chi doveva indire le elezioni, nelle modalità previste dal Regolamento, se non l'amministratore ancora in carica?

La nomina dell'Amministratore Giudiziario si è avuta dopo due udienze, la prima del 9 luglio e la seconda del 13 luglio, ed i giudici hanno emesso l'ordinanza il 16 luglio 2015.

In ogni caso, la data di nomina effettiva della Società I Borghi ed il passaggio di consegne avvenuto il 1 agosto 2015, come riportato nella stessa lettera di presentazione, non avrebbero permesso loro di indire le elezioni e permettere ai condomini di votare dal 15 luglio al 25 agosto.


Riportiamo, inoltre, quanto gli stessi Giudici della nomina dell'Amministratore Giudiziario hanno sottolineato nell'ordinanza:
''l'unico organo rappresentativo del Condominio è solo l'amministratore finché questo svolge le proprie funzioni - ancorché in regime di prorogatio come nello specifico".

Pertanto l'ex Amministratore aveva il diritto e, soprattutto, il dovere di indire le elezioni per il rinnovo del Comitato Direttivo.

Quali sarebbero le irregolarità nell'indizione e nello svolgimento di queste elezioni svolte con voto PALESE e quindi verificabile anche a posteriori?

Con questa “delibera”, certamente illegittima, chi stanno tutelando i nuovi Amministratori?

Forse coloro che, pur definendosi “non condomini”, hanno propiziato la loro elezione e che forse auspicano la scomparsa del Condominio e del proprio debito?
Forse i “superstiti” dell'attuale Comitato Direttivo incapaci di ottenere la riconferma attraverso il voto?

L'ordinanza di nomina giudiziaria non è stata emessa a tutela di una ristretta (benché molto attiva) cerchia di proprietari, ma di tutti i Condomini, compresi quelli (ci risulta non pochi) che rispettando il regolamento condominiale si sono diligentemente e liberamente recati a votare dal 15 luglio al 13 agosto e quelli a cui non è stato consentito esprimere il proprio voto dopo detta “delibera".

P.S.: abbiamo constatato che la comunicazione dell'Annullamento elezioni del Comitato Direttivo , nel sito del Condominio, è stata modificata, la dicitura DELIBERA è stata sostituita con DECIDE, ma non è stata modificata la data d’inserimento.
E' evidente che vi è stato un ripensamento sui termini utilizzati, ma la sostanza sul non rispetto del nostro regolamento non cambia.
Dalle copie cache, trovate su Google, si evince la suddetta modifica e la differente dimensione del file pdf inserito.




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